Con la sentenza indicata in oggetto il Consiglio di Stato è intervenuto per
statuire in merito ad un ricorso che era stato proposto dall’AIFI (Associazione
Nazionale Fisioterapisti) contro la deliberazione della Regione Veneto
n. 2227 del 9.8.2002, tuttora in
vigore, nella parte in cui, disciplinando le modalità di accesso alle
prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale erogabili nell’ambito
dei Livelli Essenziali di Assistenza, stabiliva che “spetterà pertanto allo
specialista fisiatra provvedere alla effettuazione della visita fisiatrica, alla
stesura di uno specifico progetto/programma ed alla prescrizione su un apposito
modulo/ricetta aggiuntivo delle prestazioni eventualmente ritenute necessarie”.
L’impugnativa originaria, poi, era
stata estesa alla delibera della G.R. del Veneto n. 3972 del 31.12.2002
nella parte in cui prevede che “presso il
presidio specialistico spetterà allo specialista fisiatra provvedere alla
effettuazione della visita fisiatrica, alla stesura di uno specifico
progetto/programma riabilitativo (…) assicurando l’apporto professionale
specifico dei componenti l’equipe riabilitativa, coordinata dallo stesso, nel
rispetto delle attribuzioni e competenze definite dalla vigente normativa per
ogni specifico profilo professionale”.
Le censure avanzate dall’Associazione ricorrente si incentravano essenzialmente su una presunta ingerenza del medico fisiatra nelle competenze attribuite dalla Legge al fisioterapista in asserita violazione del D.M. 14.9.1994 n. 741 e della Legge 10.8.2000 n. 251.
Già a conclusione del giudizio di primo grado, instaurato innanzi al T.A.R. di Venezia, il Giudice Amministrativo con la sentenza n. 3058 del 30 maggio 2003 aveva rigettato le censure, confermando la legittimità delle due delibere regionale, sul presupposto che gli atti adottati dalla Regione Veneto si palesavano in perfetta armonia con il complesso delle disposizioni normative vigenti.
Ora, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1890/2013 la vicenda ha ricevuto il definitivo vaglio giurisdizionale poiché, non essendo la stessa più passibile di alcuna ulteriore impugnativa, costituisce allo stato giudicato al quale attenersi.
Numerosi sono gli spunti dati dalla sentenza in disamina circa l’esatta individuazione delle prerogative, del ruolo e delle responsabilità che fanno capo al Fisiatra nell’area riabilitativa. Spunti che confermano quanto da sempre il S.I.M.M.Fi.R. propugna a tutela del ruolo del Medico specialista in Riabilitazione.
Ed infatti, leggendo la pronuncia del Consiglio di Stato, emerge come il complesso della normativa allo stato vigente riconosca al Fisiatra un ruolo di centralità e responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione: e ciò non solo per il profilo della individuazione della terapia, ma anche della sua esecuzione.
Il Consiglio di Stato, confermando quanto già statuito dal T.A.R. veneto, ha precisato che l’autonomia del Fisioterapista si può esplicare solo nel presupposto dell’esistenza e delle prescrizioni indicate dal Fisiatra, definito dalla vigente normativa quale coordinatore dell’equipe riabilitativa.
La sentenza, in proposito, non manca di richiamare quanto stabilito nelle Linee Guide della Riabilitazione del 1998 circa l’ambito delle competenze del fisioterapista e la delimitazione delle stesse rispetto a quelle proprie del medico specialista in MFR nella predisposizione degli atti terapeutici.
Partendo proprio dall’insieme delle disposizioni riportate nelle Linee Guida del 1998, la sentenza pone l’accento sulla necessità all’interno delle cure riabilitative della preliminare “presa in carico clinica” del paziente ai fini della predisposizione del progetto riabilitativo di cui, come affermano espressamente i Giudici di Palazzo Spada, l’unico responsabile resta il “medico specialista” della riabilitazione, anche se la sua elaborazione è frutto di un lavoro d’équipe.
Rispondendo, quindi, alle lamentele dell’Associazione ricorrente, il Consiglio di Stato ha precisato che i “programmi riabilitativi”, lungi dall’essere prerogativa esclusiva del Fisioterapista, rappresentano “ulteriori specificazioni del progetto” e, pertanto, sono anch’essi il risultato del lavoro condotto dall’équipe, “sotto la guida del medico e con l’ausilio degli altri operatori sanitari.”.
Da tanto, conseguentemente, il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione che l’attività “valutativa e diagnostica” del Fisioterapista avrà comunque luogo “sempre sotto la guida del medico specialista responsabile e concorre ad elaborare, in termini esecutivi, il programma di riabilitazione che fa parte dell’intervento terapeutico già “a monte” definito dal progetto.”.
Aldilà di quanto la sentenza statuisce in ordine alla corretta interpretazione
delle norme disciplinanti le altre figure sanitarie, risulta fondamentale che il
Giudice Amministrativo, anche a livello giudiziale, abbia sancito l’importanza,
nell’ambito delle terapie riabilitative, della “presa in carico”
della persona disabile e che questa sia seguita dalla redazione di un
“progetto” (ed il termine non è utilizzato a caso) sulla persona. Ciò, come
più volte affermato dallo scrivente Sindacato, risponde in primo luogo
all’interesse del paziente cittadino che deve ricevere una garanzia di presa in
carico complessiva che potrà essere
assicurata solo dal medico specialista ("garante") per le specifiche competenze
dal medesimo possedute: medico specialista al quale la sentenza in esame ha
giustamente riconosciuto - anche e soprattutto sulla base delle Linee Guida del
1998 (oggi riprese con maggior chiarezza dal Piano Nazionale) -
un ruolo di assoluta centralità e responsabilità nel percorso terapeutico
nell’area della riabilitazione.
Il Segretario Nazionale SIMMFiR
Massimo De Marchi