Una sentenza della corte di cassazione del 18 maggio 2011 ha riconosciuto che non possono ritenersi prescritti i diritti dei medici ammessi alle scuole di specializzazione tra l’anno accademico 1983/1984 e l’anno accademico 1990/1991. La cassazione stabilisce anche l’entità del risarcimento nella misura di 21,5 milioni di vecchie lire per ogni anno di specializzazione ossia circa 40000 euro per 4 anni oltre interessi.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che è da ritenere decorrente dall’entrata in vigore (27 ottobre 1999), della legge n. 370/99, il cui art. 11, stabiliva il diritto alla remunerazione in favore di quei medici destinatari all’epoca di alcune sentenze favorevoli emesse dal TAR Lazio, a metà anni 90.
Quindi “tutti coloro che hanno promosso cause o hanno inoltrato, seguendo le indicazioni del Codacons, una raccomandata per interrompere la prescrizione prima di tale data, hanno diritto, in base a tale sentenza, a vedersi riconosciuto il diritto alla remunerazione per gli anni di frequenza alle scuole di specializzazione”. In sostanza, la Corte di Cassazione “ha ritenuto che con tale legge lo Stato – prosegue il Codacons – ha manifestato in modo definitivo la volontà di non voler adempiere all’attuazione della direttiva che prevedeva l’obbligo di remunerazione dei medici specializzandi, e che da tale momento pertanto inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione”.
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