Il responsabile di uno studio medico – Direttore responsabile della struttura – per la peculiarità della funzione posta a tutela di un bene primario, ha l’obbligo di verificare, in via prioritaria ed assorbente, non solo i titoli formali dei suoi collaboratori, curando che in relazione ai detti titoli essi svolgano l’attività per cui risultano abilitati, ma ha altresì l’ulteriore, concorrente e non meno rilevante obbligo di verificare in concreto, che, al formale possesso delle abilitazioni di legge, corrisponda un accettabile standard di “conoscenze e manualità minimali”, conformi alla disciplina ed alla scienza medica in concreto praticate.
Una volta accertato il mancato rigoroso adempimento degli obblighi di verifica formale dei titoli abilitanti il concreto esercizio della professione, il direttore dello studio medico, non solo risponde del concorso nel reato di esercizio abusivo della professione con la persona non titolata, ma risponde del pari, degli illeciti, prevedibili secondo l'”id quod plerumque accidit” e derivati dalla mancata professionalità del collaboratore la cui competenza formale e sostanziale non sia stata convenientemente verificata.